Il Ministero Delle Telecomunicazioni E Delle Comunicazioni Di Massa Ha Pubblicato Per La Discussione Il Progetto Di Legge Sul Profilo Digitale Dei Cittadini E Delle Persone Giuridi

Sommario:

Il Ministero Delle Telecomunicazioni E Delle Comunicazioni Di Massa Ha Pubblicato Per La Discussione Il Progetto Di Legge Sul Profilo Digitale Dei Cittadini E Delle Persone Giuridi
Il Ministero Delle Telecomunicazioni E Delle Comunicazioni Di Massa Ha Pubblicato Per La Discussione Il Progetto Di Legge Sul Profilo Digitale Dei Cittadini E Delle Persone Giuridi

Video: Il Ministero Delle Telecomunicazioni E Delle Comunicazioni Di Massa Ha Pubblicato Per La Discussione Il Progetto Di Legge Sul Profilo Digitale Dei Cittadini E Delle Persone Giuridi

Video: Il Ministero Delle Telecomunicazioni E Delle Comunicazioni Di Massa Ha Pubblicato Per La Discussione Il Progetto Di Legge Sul Profilo Digitale Dei Cittadini E Delle Persone Giuridi
Video: Antonello Giacomelli, Sottosegretario di Stato del Mise con delega alle Comunicazioni 2024, Aprile
Anonim

Lunedì è stato pubblicato per il pubblico commento il disegno di legge sulla modifica di alcuni atti legislativi (in termini di chiarimento delle procedure di identificazione e autenticazione), che introduce il concetto di profilo digitale di un cittadino e di una persona giuridica.

Ricordiamo che in precedenza il Ministero delle telecomunicazioni e delle comunicazioni di massa ha già pubblicato un avviso di inizio dello sviluppo di un progetto di legge, il cui compito principale è stabilire le regole e gli approcci di base per regolamentare le questioni di identificazione e autenticazione a distanza delle persone, che è di natura giuridicamente significativa e genera in modo inequivocabile conseguenze legali, se i rapporti giuridici si sviluppano negli ambiti, non relativi alla fornitura di servizi pubblici e all'esecuzione di funzioni pubbliche”. Il termine di entrata in vigore del documento, secondo il piano del Ministero delle Telecomunicazioni e delle Comunicazioni di Massa - luglio 2019.

Il nuovo documento è stato affisso indipendentemente dal precedente; non è stata indicata la data prevista di entrata in vigore.

Il nuovo documento si propone di fornire le seguenti definizioni:

  • l'identificatore è una designazione univoca delle informazioni su una persona, necessaria per identificare tale persona utilizzando metodi tecnici e (o) tecnologici;
  • identificazione, autenticazione del volto: una serie di misure per stabilire identificatori e (o) informazioni su una persona, confrontare queste informazioni con un identificatore o verificare queste informazioni, nonché verificare che una persona appartenga a una persona di un identificatore (identificatori) confrontando l'identificatore (identificatori) con le informazioni disponibili su persona, e stabilendo la validità dell'uso da parte della persona dell'identificativo (identificatori) effettuato in conformità con la presente legge federale, altre leggi federali adottate in conformità ad esse mediante atti normativi o con l'accordo delle parti, in conseguenza delle quali la persona è considerata stabilita."

Si propone di introdurre un articolo con il seguente contenuto nella legge "Informazioni, tecnologie dell'informazione e protezione dell'informazione":

Profilo digitale

1. Un profilo digitale è una raccolta di informazioni su cittadini e persone giuridiche contenute nei sistemi informativi di enti statali e organizzazioni che esercitano determinati poteri pubblici in conformità con le leggi federali, nonché in un sistema unificato di identificazione e autenticazione.

L'infrastruttura di un profilo digitale è un insieme di sistemi informativi in un unico sistema di identificazione e autenticazione che fornisce l'accesso a un profilo digitale.

Video promozionale:

2. Viene creata l'infrastruttura del profilo digitale per lo scambio di informazioni in formato elettronico tra individui, organizzazioni, enti statali, governi locali.

3. Con l'aiuto dell'infrastruttura del profilo digitale, tra l'altro, viene fornito:

1) identificazione e autenticazione di persone fisiche e giuridiche;

2) accesso al profilo digitale e fornitura delle informazioni contenute nel profilo digitale in formato elettronico a persone fisiche e giuridiche;

3) fornitura e aggiornamento, su richiesta di organi statali, enti di autogoverno locale, organizzazioni che esercitano determinati poteri pubblici in conformità con le leggi federali e altre organizzazioni, di informazioni su una persona fisica o giuridica contenute in un profilo digitale, comprese le informazioni contenute nei sistemi informativi statali, sistemi informativi di organizzazioni che esercitano determinati poteri pubblici secondo le leggi federali;

4) ottenere e revocare il consenso al trattamento dei dati personali dei cittadini e delle informazioni sulle persone giuridiche nei casi che comportano la ricezione di informazioni su un cittadino o una persona giuridica utilizzando l'infrastruttura del profilo digitale;

5) fornire informazioni per la formazione di richieste di servizi statali e comunali o per lo svolgimento di funzioni statali e comunali;

6) archiviazione delle informazioni sui cittadini e le persone giuridiche, compresi i risultati della fornitura di servizi statali e municipali in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dal governo della Federazione Russa.

Il disegno di legge precisa anche la procedura per identificare e autenticare una persona.

Vedi il testo completo qui

Raccomandato: